Per aiutare queste imprese, il governo ha introdotto una serie di agevolazioni, tra cui la riduzione della componente ASOS della tariffa elettrica. Questa agevolazione è stata introdotta con l’articolo 3 del decreto-legge 131/2023, convertito con modificazioni dalla Legge 27 novembre 2023, n. 169.

Le agevolazioni sono riconosciute alle imprese a forte consumo di energia elettrica che soddisfano i seguenti requisiti:

  • essere iscritte nel registro delle imprese;
  • avere sede legale o unità locale in Italia;
  • svolgere un’attività economica nei settori ad alto rischio di rilocalizzazione o a rischio di rilocalizzazione;
  • avere un consumo annuo di energia elettrica superiore a 1 GWh;
  • non trovarsi in condizioni di impresa in difficoltà.

Le agevolazioni sono riconosciute mediante l’applicazione da parte dell’impresa distributrice di aliquote differenziate della componente ASOS della tariffa elettrica. Le aliquote differenziate sono applicate in base alla classe di agevolazione a cui appartiene l’impresa. Le classi di agevolazione sono quattro:

  • Classe 0: tutte le imprese che non rientrano nel novero delle imprese a forte consumo di energia elettrica;
  • Classe 1: imprese a forte consumo di energia elettrica che operano in uno dei settori ad alto rischio di rilocalizzazione;
  • Classe 2: imprese a forte consumo di energia elettrica che operano in uno dei settori a rischio di rilocalizzazione;
  • Classe 3: imprese a forte consumo di energia elettrica che, pur non operando in alcuno dei settori di precedenti hanno beneficiato, nell’anno 2022 ovvero nell’anno 2023, delle agevolazioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 21 dicembre 2017, recante “Disposizioni in materia di riduzioni delle tariffe a copertura degli oneri generali di sistema per imprese energivore”.
agevolazioni energivori 1

Le imprese a forte consumo di energia elettrica possono richiedere alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (CSEA) il pagamento diretto del contributo minimo dovuto determinato in termini di percentuale del VAL, differenziato in base alla propria classe di appartenenza. La richiesta di pagamento diretto del contributo minimo dovuto ha natura vincolante nell’anno di richiesta della agevolazione.

La CSEA effettua controlli di legittimità e coerenza con riferimento ai dati rilevanti per il riconoscimento delle agevolazioni alle imprese a forte consumo di energia elettrica. I controlli di legittimità sono relativi alla conformità delle dichiarazioni inviate alle norme giuridiche ed in particolare al DPR 445/2000 in materia di autocertificazione, nonché alla completezza dei dati e della documentazione richiesta.

I controlli di coerenza sui dati di prelievo consistono: nella verifica dell’effettiva titolarità dei POD dichiarati dall’impresa sulla base delle informazioni fornite a CSEA dalle imprese distributrici, ivi inclusi i gestori di SDC, e dal SII; nella verifica che, relativamente ai POD dichiarati dal soggetto beneficiario, i valori di energia elettrica prelevata e dichiarata dallo stesso soggetto siano corrispondenti ai valori forniti a CSEA dalle imprese distributrici, ivi inclusi i gestori di SDC, e dal SII per i medesimi POD.

Nel caso in cui siano riscontrate irregolarità nei controlli di legittimità o significative discordanze nei controlli di coerenza, CSEA sospende l’inserimento nell’Elenco di cui al comma 3.1, richiede chiarimenti ai medesimi soggetti, e, qualora necessario, avvia una fase di approfondimento istruttorio.

L’impresa decade dalle agevolazioni nei seguenti casi: mancata presentazione della dichiarazione annuale attestante la titolarità dei requisiti; mancato pagamento del contributo minimo dovuto; accertamento di irregolarità nei controlli di legittimità o di significative discordanze nei controlli di coerenza. In caso di decadenza delle agevolazioni, l’impresa è tenuta a restituire le agevolazioni indebitamente percepite.

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